
In base al recepimento della Direttiva UE 2023/2673 e introduce nel Codice del Consumo il nuovo articolo 54-bis, dal 19 giugno 2026 gli ecommerce che vendono online ai consumatori devono mettere a disposizione una funzione digitale semplice ed immediata per esercitare il diritto di recesso.
Con questa normativa, viene introdotto l’obbligo per i professionisti di fornire una funzione di recesso online quando il contratto viene concluso tramite interfaccia digitale; il consumatore non deve essere costretto a compiere più passaggi per recedere rispetto a quelli necessari per acquistare.
L’obbligo della funzione di recesso digitale riguarda gli ecommerce tradizionali che vendono prodotti fisici ma anche tutti i professionisti che concludono contratti a distanza con consumatori tramite sito web, app mobile o altra piattaforma digitale, quando per quei contratti è previsto il diritto di recesso.
Chi rientra nell’obbligo:
- ecommerce di beni fisici, come moda, elettronica, arredo e prodotti retail;
- servizi digitali e contenuti online;
- servizi in abbonamento, membership, streaming e piattaforme SaaS;
- servizi finanziari online;
- fornitori di energia e telecomunicazioni a distanza.
Chi non rientra nell’obbligo:
- contratti B2B conclusi tra professionisti;
- contratti esclusi dal diritto di recesso dall’art. 59 del Codice del Consumo;
- contratti conclusi esclusivamente per telefono o su supporto cartaceo.
Questo chiarimento è importante perché la norma, pur nata nel contesto dei servizi finanziari a distanza, può impattare anche ecommerce ordinari, servizi digitali e modelli subscription-based.
Il link o comando deve essere facilmente reperibile all’interno del sito, con una dicitura esplicita e il consumatore deve inserire soltanto i dati strettamente necessari nellottica dlla massima semplicità. Il sistema deve inviare immediatamente una conferma su supporto durevole, tipicamente tramite email con data e ora, che assumerà valore fondamentale anche dal punto di vista probatorio, perché rappresenta la conferma ufficiale dell’avvenuta richiesta.
Il mancato rispetto della normativa può essere considerato una pratica commerciale scorretta ai sensi del Codice del Consumo. Le sanzioni AGCM possono arrivare fino a 10 milioni di euro e, nei casi di infrazioni transfrontaliere, fino al 4% del fatturato annuo dell’azienda, inoltre, se il professionista non fornisce correttamente le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di ripensamento non resta limitato ai canonici 14 giorni ma si allunga di ulteriori 12 mesi!
